STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE PRODIGI

Art. 1 (Denominazione)
E' costituita l’associazione denominata "Prodigi" di seguito detta Associazione.

Art. 2 (Sede)
La sede legale dell'Associazione e' in Roma.

Art. 3 (Natura dell’Associazione)
L’Associazione non ha fini di lucro e destina i proventi derivanti da eventuali attività accessorie di carattere commerciale connesse con le sue attivita' istituzionali e eventuali avanzi di esercizio al raggiungimento delle sue finalita'. E' fatto espresso divieto di ridistribuire tra i Soci le Quote Associative e gli avanzi di esercizio, anche in forma indiretta.

Art. 4 (Finalita')
La finalità generale dell'Associazione è la promozione dell'inclusione sociale, sopratutto attraverso l'utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT), allo scopo di favorire un’equa partecipazione di individui e comunita' alla societa' dell’informazione e della conoscenza.
Le finalita' dell'Associazione sono nello specifico:
• la riduzione del divario digitale (digital divide) a livello locale e globale;
• la diffusione di un utilizzo consapevole degli strumenti della comunicazione, delle tecnologie informatiche e delle reti di telecomunicazioni, in particolare di Internet;
• l’inclusione economica e sociale di aree geografiche e di fasce sociali svantaggiate in particolare attraverso l’impiego delle nuove tecnologie;
• la valorizzazione della diversità culturale e linguistica e la promozione della socializzazione tra individui di differente eta', genere, estrazione sociale, cultura e religione;
• la promozione ed il sostegno di forme di economia solidale e di iniziative tese a favorire un consumo consapevole;
• il sostegno ad un approccio eco-sostenibile alle tecnologie;
• la promozione della piu' ampia circolazione di idee, saperi e opere dell’ingegno in forma digitale e non;
• l’analisi dell'impatto delle nuove tecnologie nei diversi ambiti dell’organizzazione sociale e della vita degli individui;
• la diffusione di sistemi informatici aperti e del software libero e open source come strumenti idonei a promuovere condivisione, consapevolezza tecnologica, rispetto e valorizzazione delle diversita', innovazione, sviluppo locale endogeno e sostenibile;
• la tutela della libera disponibilita' e non brevettabilita' degli algoritmi informatici;
• la promozione di qualsiasi forma di espressione artistica e culturale, soprattutto quando preveda un uso innovativo delle nuove tecnologie;
• la creazione di reti di collaborazione e scambio tra singoli, associazioni, ONG, enti pubblici e privati che si occupano a diverso titolo delle tematiche suddette;
• la sensibilizzazione dell’opinione pubblica e degli attori politici ed economici rispetto alle tematiche sopraelencate.

Art. 5 (Attivita')
Per il conseguimento delle finalita' di cui all'art. 4 del presente statuto l’Associazione svolge le seguenti attivita' istituzionali:
• realizzazione di progetti in Italia e all’estero per favorire l’inclusione sociale attraverso la diffusione delle ICT;
• organizzazione, promozione e realizzazione di corsi di formazione informatica e ai diversi strumenti della comunicazione a vari livelli, con particolare attenzione al software libero e piu' in generale all’utilizzo critico
delle tecnologie informatiche;
• organizzazione, promozione e realizzazione di corsi di formazione sugli aspetti sociali, economici e culturali della societa' dell’informazione e sulle relative nuove forme di esclusione sociale;
• organizzazione, promozione e realizzazione di incontri, seminari, conferenze e convegni riguardanti le tematiche oggetto delle finalita' dell’Associazione;
• realizzazione di studi, ricerche e analisi sui rapporti tra ICT e societa' e svolgimento di attivita' di consulenza per enti pubblici e privati;
• realizzazione e diffusione di pubblicazioni e altri materiali connessi alle attivita' dell’Associazione;
• organizzazione di iniziative tese a promuovere le forme d'arte e di comunicazione multimediale realizzate per mezzo delle nuove tecnologie;
• promozione e realizzazione di iniziative finalizzate al recupero di hardware dimesso anche nell’ottica di uno sviluppo tecnologico eco-sostenibile;
• promozione di progetti di sviluppo di software libero per scopi di utilita' sociale;
• realizzazione di altre attività coerenti con le finalita' di cui all’art. 4.
Per il conseguimento delle finalita' di cui all’art. 4 del presente statuto l’Associazione svolge anche le seguenti attivita' connesse:
• raccolta di fondi da destinare al finanziamento delle attivita' istituzionali da tutte le fonti coerenti con i fini statutari;
• realizzazione di iniziative finalizzate al finanziamento delle attivita' istituzionali;
• acquisizione in affitto, concessione o proprieta', di locali da gestire per le finalita' dell’Associazione;
• organizzazione, promozione e realizzazione di mostre e manifestazioni espositive, proiezioni, concerti, spettacoli, serate danzanti, festival, concorsi, rassegne, siti web, trasmissioni radio, televisive e telematiche, eventi di comunicazione ed iniziative promozionali private o istituzionali, stage, atti al conseguimento degli scopi statutari.

Art. 6 (Ammissione ed esclusione dei Soci)
Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti gli uomini e le donne che accettano gli articoli del presente Statuto e del regolamento interno, che condividano le finalita' dell'Associazione e si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento.
L'ammissione dei Soci avviene su domanda degli interessati. L'accettazione delle domande e' deliberata insindacabilmente dal Consiglio Direttivo. Gli enti, le associazioni, i gruppi, le fondazioni, le amministrazioni possono diventare Soci dell'Associazione con diritto a un solo voto nell'Assemblea dei Soci. E’ previsto un periodo di tre mesi prima che un nuovo Socio acquisisca diritto al voto in Assemblea.
L'appartenenza all'Associazione obbliga gli aderenti al rispetto delle decisioni prese dagli organi rappresentativi in base alle prescrizioni statutarie e comporta l’obbligo di versare una Quota Associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato fatta salva la rinuncia del Socio. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione; la Quota e' intrasmissibile a qualsiasi titolo.
La qualifica di socio si puo' perdere per i seguenti motivi:
• per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno due mesi prima della scadenza dell'anno;
• per delibera del Consiglio Direttivo a seguito di accertati motivi di incompatibilita' o per avere violato le norme
e gli obblighi dello statuto o per altri motivi che comportino indegnita';
• per ritardato pagamento della Quota Associativa annuale oltre i termini precisati nell’art. 7 del presente statuto.
I Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono richiedere la restituzione delle Quote versate, ne' hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 7 (Diritti e doveri dei Soci)
Una volta ammessi nell’Associazione, tutti i Soci, esclusi i minorenni, possono essere eletti alle cariche associative, hanno il diritto di eleggere, direttamente o indirettamente, gli organi dell'Associazione, di approvare e modificare lo statuto ed eventuali regolamenti e hanno diritto di voto nell’Assemblea dei Soci.
Il comportamento del Socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarieta' ed attuato con correttezza, buona fede, onesta', nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.
Le attivita' svolte dai Soci a favore dell'Associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuite e non danno diritto ad alcun compenso. L'Associazione puo' in caso di particolare necessita', assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.
Il Socio è tenuto a pagare in un'unica soluzione la Quota Associativa annuale entro un mese dalla data dell’ammissione nell’Associazione. In caso di rinnovo questa deve essere pagata entro il mese di Marzo di ciascun anno. La Quota e' dovuta per tutto l'anno solare in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi Soci .

Art. 8 (Categorie di Soci)
I Soci dell’Associazione sono divisi in tre categorie principali (fondatori, onorari e ordinari):
• Soci Fondatori: sono Soci fondatori le persone fisiche che hanno sottoscritto il presente statuto ed hanno formalmente costituito l'Associazione partecipando alla creazione dell'originario fondo di dotazione dell'Associazione. All'atto della sottoscrizione hanno versato una Quota Associativa pari a Euro 200 ¤ ciascuno e per questo motivo sono esonerati dal pagamento della Quota Associativa annuale;
• Soci Onorari: sono Soci onorari, su delibera del Consiglio Direttivo, quelle persone fisiche o giuridiche che abbiano acquisito meriti speciali in relazione alle finalità dell’Associazione. I Soci Onorari sono esonerati dal pagare la Quota Associativa annuale;
• Soci Ordinari: sono Soci ordinari tutti coloro, persone fisiche o giuridiche che, con contributi, elargizioni, prestazioni, opera o altro concorrono al perseguimento degli scopi dell'Associazione. I soci ordinari sono tenuti al pagamento della Quota Associativa annuale. Anche la qualifica di socio ordinario viene acquisita previa deliberazione del Consiglio Direttivo.

Art. 9 (Organi dell'Associazione)
Gli organi dell'Associazione sono:
• L'Assemblea dei Soci
• Il Consiglio Direttivo
• Il Presidente
• Il Vicepresidente

• Il Tesoriere
In previsione di una futura necessita' l'Associazione con delibera dell’Assemblea dei Soci potra' decidere di istituire anche Organi ulteriori di indirizzo e controllo quali il Collegio dei Probiviri, il Collegio dei Revisori dei Conti.
Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

Art. 10 (Assemblea dei Soci)
L'Assemblea dei Soci e' organo sovrano dell'Associazione. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, tutti i Soci purché in regola con le Quote Associative dell'anno in corso. Ogni socio e' titolare di un voto.
L'assemblea viene convocata in seduta ordinaria almeno una volta all'anno entro il 30 Aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo nonche' per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali. L'assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che straordinaria per decisione del Consiglio Direttivo o su richiesta, indirizzata al Presidente, di almeno un terzo dei Soci. Le assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate, con preavviso di almeno dieci giorni, mediante invio per lettera semplice indirizzata a tutti i Soci e con affissione nella sede sociale: l'avviso dovra' specificare gli argomenti all'ordine del giorno. E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto soltanto ad altro Socio: non e' ammessa più di una delega.
L'assemblea e' presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. I verbali della riunione dell'Assemblea sono redatti in apposito registro da un Socio designato dal Presidente o da chi ne fa le veci.
All'assemblea spettano le seguenti prerogative:
• discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
• eleggere il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, i membri del Consiglio Direttivo ed eventualmente i
membri del Collegi dei Probiviri e dei Revisori dei Conti;
• indicare le linee generali di indirizzo per la programmazione delle attivita' dell'anno successivo;
• ratificare i regolamenti elaborati dal Consiglio Direttivo;
• deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio
Direttivo;
• deliberare sullo scioglimento dell'Associazione con maggioranza di 3/4 dei Soci;
• deliberare sulle modifiche dello statuto con maggioranza di 2/3 dei Soci;
• deliberare sul trasferimento della sede dell'Associazione;
• deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti salvo che sia diversamente stabilito nel presente Statuto, con la presenza in prima convocazione di almeno la metà dei Soci aventi diritto di voto. In seconda convocazione le delibere sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

Art. 11 (Consiglio Direttivo)
Il Consiglio Direttivo e', su mandato dell’Assemblea dei Soci, responsabile della gestione, dell'amministrazione e dell'immagine dell’Associazione, ne stabilisce la missione, la politica e il programma.
Il Consiglio Direttivo ha nello specifico il compito di:
• deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalita' e secondo le direttive dell'Assemblea
• predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea;
• stabilire l'ordine del giorno dell'Assemblea dei Soci;
• ricevere e deliberare sulle mozioni presentate dall'Assemblea dei Soci;
• stabilire le Quote Associative periodiche e le loro variazioni in base alle categorie dei Soci;
• deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
• procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione dell'elenco dei Soci;
• deliberare sull’ammissione e sulla esculsione dei Soci;
• elaborare i regolamenti da sottoporre alla ratifica dell'Assemblea dei Soci;
• accettare e destinare le donazioni, le eredita', i lasciti e altre sopravvenienze attive;
Infine il Consiglio svolge un ruolo di rappresentanza ed anche i singoli componenti sono tenuti, su delega del Consiglio
stesso o del Presidente, a rappresentare l’Associazione nelle occasioni e nei luoghi opportuni.

Il Consiglio Direttivo e' composto da Presidente, Vicepresidente, Tesoriere e da un minimo di 2 ad un massimo di 5 membri nominati dall'Assemblea tra i Soci.
Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 anni e comunque sino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.

Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi consiglieri e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza dal Vicepresidente. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti, In
caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.
I verbali della riunione del Consiglio Direttivo sono redatti in apposito registro da un membro del Consiglio designato dal Presidente o da chi ne fa le veci.

Art. 12 (Presidente e Vicepresidente)
Il presidente dirige l'Associazione e ne è il rappresentante legale. Il Presidente ha la responsabilita' generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei Soci che dei terzi. Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Il Presidente presiede e convoca l’Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.
Il Presidente e' eletto dall’Assemblea e dura in carica 3 anni e comunque sino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente i suoi poteri sono esercitati dal Vice presidente.

Art. 13 (Tesoriere)
Il tesoriere cura l’uso delle risorse e dei fondi dell’Associazione, in attuazione delle deliberazione dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo. Ha l’obbligo di redigere annualmente il bilancio consuntivo e quello preventivo dell’Associazione e di presentarlo all’Assemblea. E’ nominato dall'assemblea e dura in carica 3 anni.

Art. 14 (Collegio dei Probiviri)
Qualora istituito con delibera dell’Assemblea dei Soci, il Collegio dei Probiviri e' chiamato ad accertare il rispetto delle norme dettate dallo statuto. Al Collegio dei Probiviri e' pure demandata la soluzione di eventuali controversie che sorgessero tra i Soci o tra l'Associazione ed i Soci ed emetterà in merito le proprie decisioni che saranno inappellabili. I membri del Collegio dei Probiviri in numero di 3 sono nominati dall'Assemblea fra persone estranee all’Associazione.
Durano in carica 3 anni e possono essere rieletti. In caso di dimissioni o di impedimento da parte di uno o piu' membri del Collegio, il Collegio potrà nominare per cooptazione i membri mancanti fino alla prima assemblea convocata per
qualsiasi motivo.

Art. 15 (Collegio dei Revisori dei Conti)
Qualora istituito con delibera dell’Assemblea dei Soci, al Collegio dei Revisori dei Conti spetta il controllo sulla gestione amministrativa dell'Associazione. Essi devono redigere la loro relazione all'Assemblea relativamente ai bilanci consuntivi e preventivi predisposti dal Consiglio Direttivo. I Revisori dei Conti sono nominati dall'Assemblea in numero di 3 e durano in carica 3 anni: essi sono rieleggibili e potranno essere scelti in tutto od in parte fra persone estranee all'Associazione avuto riguardo alla loro competenza.

Art. 16 (Patrimonio e risorse Economiche)
Il patrimonio e' costituito:
• da beni mobili e immobili di proprieta' dell’Associazione;
• da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio;
• da eventuali donazioni, erogazioni e lasciti.
L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle attivita' istituzionali da:
• quote e contributi dei Soci;
• donazioni, eredita' e legati;
• contributi dello Stato, di Regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche attivita' o progetti realizzati nell’ambito dei fini statutari;
• contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
• entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
• proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attivita' economiche di natura commerciale o artigianale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
• erogazioni liberali dei Soci e di terzi;
• entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
• altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’Associazione.

Art. 17 (Esercizio finanziario)
L'esercizio finanziario termina il 31 Dicembre di ogni anno. I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'assemblea. Il bilancio consuntivo e' approvato dall'assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto. L'assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro la data del 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio consuntivo e' depositato presso la sede dell'Associazione, e nelle varie sezioni, almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato. Il bilancio preventivo è approvato dall'assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto. Il bilancio preventivo e' depositato presso la sede dell'Associazione, almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Art. 18 (Scioglimento)
L’Associazione può essere sciolta solo dall’Assemblea dei Soci, con maggioranza degli almeno 3/4 degli aventi diritto al voto. In caso di scioglimento l'assemblea designera' uno o più liquidatori determinandone i poteri. Il netto risultante dalla liquidazione sara' devoluto ad altre associazioni, ad altri enti aventi finalita' simili a quelle indicate all’art.4 del presente statuto o comunque a fini di utilità sociale.

Art. 19 (Regolamenti interni)
Per meglio disciplinare il funzionamento interno dell'Associazione, il Consiglio Direttivo potra' varare un regolamento interno da portare all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

Art. 20 (Disposizioni finali)
Per tutto quanto non e' previsto dal presente atto si fa rinvio alle norme di legge.